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Per i giuochi direttamente organizzati dallo Stato a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, la massa dei premi e' stabilita nella misura del 35 per cento dell'ammontare complessivo delle poste giuocate.

Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 18 luglio 1962

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