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((Per i giuochi di abilita' e per i concorsi pronostici, esercitati dallo Stato a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il fondo premi, qualora il prezzo della posta sia fissato in misura superiore a lire 47,50, e' uguale a quello dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dagli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo predetto)).
Testo in vigore dal 18 luglio 1962 al 22 dicembre 2008
