Il terzo comma dell'articolo 26 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "La rinnovazione delle ipoteche e' ordinata su semplice domanda, purche' questa venga prodotta entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art29 · fonte su Normattiva