Il terzo comma dell'articolo 26 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "La rinnovazione delle ipoteche e' ordinata su semplice domanda, purche' questa venga prodotta entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile".
Testo vigente dal 30 novembre 1974
