[1]L'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente:
[2]"Formano oggetto di annotazione:
- 1)i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
- 2)gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
- 3)i contratti di societa' e di associazione con i quali conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e' indeterminata;
- 4)gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
- 5)i contratti di anticresi;
- 6)il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili;
- 7)le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o l'estinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti. Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale la corrispondente iscrizione nel libro fondiario e' stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi.
[3]Formano oggetto di annotazione anche:
- a)la costituzione del vincolo dotate, la costituzione della comunione fra coniugi e quella del patrimonio familiare, agli effetti dell'articolo 2647 del codice civile;
- b)la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dell'articolo 2649 del codice stesso. La mancanza dell'annotazione non puo' essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi".
Testo vigente dal 30 novembre 1974
