L'articolo 27 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "I documenti in base ai quali si chiede un'iscrizione devono essere esenti da vizi visibili che ne diminuiscano l'attendibilita'. Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui fu formato".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art30 · fonte su Normattiva