Il secondo comma dell'articolo 30 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "A tal uopo e' necessario il consenso del titolare del diritto postergato. Se il diritto postergato e' gravato dal diritto di un terzo, e' necessario anche il suo consenso. La estensione ed il grado degli altri diritti tavolari restano invariati".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art31 · fonte su Normattiva