La lettera a) dell'articolo 98 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituita dalla seguente: "a) le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, sulle quali l'iscrizione deve eseguirsi;".
Testo vigente dal 30 novembre 1974
