Il primo ed il secondo comma dell'articolo 38 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti: "Le sentenze indicate nel primo comma, lettere c) ed e), e nell'ultimo comma dell'articolo 33, non passate ingiudicato, e i provvedimenti non definitivi previsti dalla lettera a) dello stesso primo comma nonche' dall'articolo 655 del codice di procedura civile danno luogo solo a prenotazione. L'ipoteca legale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 33, puo' prenotarsi anche prima della condanna, in conformita' dell'articolo 616 del codice di procedura penale".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art36 · fonte su Normattiva