Le lettere b) e c) dell'articolo 41 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite dalle seguenti: "b) nei casi di cui al primo comma dell'articolo 38, da un atto provante che la sentenza e' passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi;

  • c)nel caso di cui al capoverso dell'articolo 38, dalla sentenza, indicata nel secondo comma dell'articolo 33 o dall'atto provante che il decreto di condanna e' divenuto esecutivo".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art38 · fonte su Normattiva