Art. 21 — Aliquote di riduzione della pensione ai superstiti
La pensione indiretta e di reversibilita' di cui agli articoli 18 e 19 e' determinata in base alle seguenti aliquote:
- a)per il coniuge e i figli superstiti: 60 per cento per i superstite; 75 per cento per 2 superstiti; 90 per cento per 3 superstiti; 100 per cento per 4 o piu' superstiti.
- b)per i genitori: 30 per cento per ciascuno di essi;
- c)per i fratelli e le sorelle: 30 per cento per un fratello o una sorella; 60 per cento per due o piu' fratelli e sorelle. Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto al minimo di pensione previsto dal comma secondo dell'articolo 18 e dal terzo comma dell'art. 19; e' comunque dovuto il minimo di cui all'articolo 26. Nei casi in cui cessi il diritto di uno o piu' superstiti si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono. Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto all'attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione e' ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.
Testo vigente dal 23 febbraio 1973
