Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., gli artt. 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima. Infatti, posto che la Corte ha già affermato che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento, siffatto principio vale anche per la normativa denunciata, nella quale non è rinvenibile una clausola di salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianità minima contributiva, che <<segna un limite intrinseco alla discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile>>, non avendo alcun rilievo la circostanza che il requisito contributivo minimo sia stato nella specie raggiunto con il versamento di contributi non solo obbligatori, ma anche volontari, ne' la peculiarità del trattamento previdenziale a carico del fondo gestito dall'ENASARCO. Resta fermo, tuttavia - secondo quanto precisato dalla Corte - che la salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima comporta unicamente l'attribuzione all'assicurato della facoltà di optare per il periodo di contribuzione a lui più favorevole, senza possibilità, dunque, di sommare a questo gli eventuali altri vantaggi derivanti dalla successiva contribuzione. - Cfr. S. nn. 307/1989, 428/1992, 264/1994, 388/1995, 427/1997, 201/1999.
Art. 10 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio · Art. 37 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio