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Gli uscieri di conciliazione che alla data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, hanno esercitato per almeno due anni, anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 9 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono, entro i limiti dell'organico, e nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del Presidente della Corte d'appello competente.

Testo in vigore dal 13 agosto 1954 al 1 ottobre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;614~artunico · fonte del testo