Gli uscieri di conciliazione che alla data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, hanno esercitato per almeno due anni, anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ((ai sensi dell'art. 91)) del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono, entro i limiti dell'organico, e nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del Presidente della Corte d'appello competente.

Testo vigente dal 1 ottobre 1954

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1954 al 1 ottobre 1954. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… almeno due anni, anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. tolto: 9 aggiunto: 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono, entro i limiti dell'organico, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;614~artunico · fonte del testo