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Nei confronti del personale amministrativo ed ausiliario non di ruolo delle scuole ed istituti secondari statali non hanno effetto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, le interruzioni del servizio quando esse siano dovute a trasferimento di personale di ruolo o vincitore di concorso o a contrazione del numero degli alunni o ad altri motivi di servizio non dipendenti dalla volonta' del predetto personale non di ruolo, a condizione che la riassunzione avvenga entro 60 giorni, in ottemperanza alle vigenti disposizioni sul riassorbimento.

Testo in vigore dal 27 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1965-04-12;343~art1 · fonte del testo