L'art. 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e' integrato come segue: "Per gli ufficiali del soppresso Servizio tecnico del genio si applicano i limiti di eta' stabiliti dalla tabella n. 1 annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369 sullo stato degli, ufficiali".
Testo vigente dal 21 dicembre 1951
