Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa tra 100 e 1000 volt
Art. 7 — Oneri delle trasformazioni
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Le trasformazioni degli impianti di produzione, distribuzione, utilizzazione necessarie per il loro passaggio alle tensioni normalizzate di cui all'art. 1, avranno luogo a cura e spese rispettivamente dei produttori, dei distributori e degli utenti.
Testo in vigore dal 8 aprile 1949 al 25 marzo 2012
