1. In deroga all'articolo 240, punto 3, lettera b) e all'articolo 284, negli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi i prelievi o gli altri oneri all'importazione applicati nel quadro della politica agricola comune non sono ridotti degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Fin dall'inizio della seconda tappa, il divario tra gli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui all'articolo 279 e quelli presi in considerazione per il calcolo dell'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi e' ridotto secondo lo stesso ritmo previsto dall'articolo 286, paragrafo 3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica l'elemento fisso destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che e' preso in considerazione per il calcolo dell'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi per i prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art287 · fonte su Normattiva