Normativa organica per i profughi

Art. 16 — Decadenza del diritto

Le disposizioni del presente titolo, con esclusione per quelle contenute nell'articolo 13, gia' previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano fino a quattro anni dalla data di rimpatrio del profugo o entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art16 · fonte su Normattiva