Art. 16 — Decadenza del diritto
Le disposizioni del presente titolo, con esclusione per quelle contenute nell'articolo 13, gia' previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano fino a quattro anni dalla data di rimpatrio del profugo o entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 28 dicembre 1981
