Art. 1
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1941 al 9 maggio 2025. 93 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'art. 2 del R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Art. 2. - Le disposizioni del precedente articolo 1 non si applicano nei casi di promozione per merito di guerra e non impediscono la promozione degli ufficiali in servizio permanente caduti in guerra quando essi avrebbero potuto conseguire la promozione stessa con anzianita' anteriore alla data del decesso».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-02-06;144~art1 · fonte del testo