Norme

Art. 1

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[1]L'art. 2 del R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e' sostituito dal seguente:

[2]«Art. 2. - Le disposizioni del precedente articolo 1 non si applicano nei casi di promozione per merito di guerra e non impediscono la promozione degli ufficiali in servizio permanente caduti in guerra quando essi avrebbero potuto conseguire la promozione stessa con anzianita' anteriore alla data del decesso».

Testo in vigore dal 31 marzo 1941 al 9 maggio 2025

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