Art. 2
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1941 al 9 maggio 2025. 101 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'art. 2 del R. decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Art. 2. Le disposizioni del precedente art. 1 non si applicano nei casi di promozione per merito di guerra e nei riguardi dei sottufficiali in congedo, ne' impediscono la promozione dei sottufficiali in servizio continuativo di carriera caduti in guerra quando essi avrebbero potuto conseguire la promozione stessa con anzianita' anteriore alla data del decesso».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-02-06;144~art2 · fonte del testo