Art. 4
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1941 al 9 maggio 2025. 113 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'art. 6 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Art. 6. - Gli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza che non siano in possesso del requisito previsto dal precedente art. 1, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento sono ugualmente presi in esame per l'avanzamento. Se dichiarati non prescelti, sono collocati nella posizione che loro compete ai sensi delle disposizioni in vigore; se dichiarati prescelti, sono iscritti sul quadro di avanzamento, ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio, sempreche' nel frattempo non si siano verificate circostanze che comunque ostino all'avanzamento ai sensi delle disposizioni vigenti».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-02-06;144~art4 · fonte del testo