Art. 2
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[1]L'art. 2 del R. decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e' sostituito dal seguente:
[2]«Art. 2. Le disposizioni del precedente art. 1 non si applicano nei casi di promozione per merito di guerra e nei riguardi dei sottufficiali in congedo, ne' impediscono la promozione dei sottufficiali in servizio continuativo di carriera caduti in guerra quando essi avrebbero potuto conseguire la promozione stessa con anzianita' anteriore alla data del decesso».
Testo in vigore dal 31 marzo 1941 al 9 maggio 2025
