Norme

Art. 3

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[1]L'art. 3 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, e' sostituito dal Seguente:

[2]«Art. 3. - Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito che non diano coniugati o vedovi, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, sono presi in esame per l'avanzamento. Se dichiarati non prescelti sono collocati nella riserva in base alle norme Contenute nella legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, facendo salvo quanto e' previsto nell'art. 103 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, nonche' quanto e' disposto per gli ufficiali subalterni nel titolo IV della predetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370. Se dichiarati prescelti sono iscritti sul quadro di avanzamento ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio.

[3]I colonnelli e gli ufficiali generali in Servizio permanente che non siano coniugati o vedovi, sono egualmente valutati per l'avanzamento nei casi e nei modi previsti dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370. Coloro Che sono dichiarati prescelti ai sensi dell'art. 17, comma secondo, lettera a) dell'anzidetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, non sono promossi; ma allorquando vengono in possesso del requisito di coniugato o vedovo acquistano diritto alla promozione dal giorno in cui contraggono matrimonio, senza essere sottoposti a nuova valutazione».

Testo in vigore dal 31 marzo 1941 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;144~art3 · fonte del testo