Norme

Art. 4

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[1]L'art. 6 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, e' sostituito dal seguente:

[2]«Art. 6. - Gli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza che non siano in possesso del requisito previsto dal precedente art. 1, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento sono ugualmente presi in esame per l'avanzamento. Se dichiarati non prescelti, sono collocati nella posizione che loro compete ai sensi delle disposizioni in vigore; se dichiarati prescelti, sono iscritti sul quadro di avanzamento, ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio, sempreche' nel frattempo non si siano verificate circostanze che comunque ostino all'avanzamento ai sensi delle disposizioni vigenti».

Testo in vigore dal 31 marzo 1941 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;144~art4 · fonte del testo