Art. 5
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[1]L'art. 3 del R. decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, e' sostituito dal seguente:
[2]«Art. 3. - I sottufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza che, a termini del precedente art. 1, non possono conseguire promozioni, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento sono ugualmente presi in esame nei casi e modi previsti dalle rispettive disposizioni vigenti sull'avanzamento.
[3]Se dichiarati non idonei, sono esclusi dall'avanzamento con gli effetti derivanti dalle disposizioni in vigore.
[4]Se dichiarati idonei, sono iscritti sul quadro di avanzamento ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio».
Testo in vigore dal 31 marzo 1941 al 9 maggio 2025
