Art. 6
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[1]Gli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dal 30 marzo 1939-XVII, gli articoli 3 e 5 dal 1° gennaio 1940-XVIII e l'art. 4 dal 1° gennaio 1941-XIX.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 febbraio 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 31 marzo 1941 al 9 maggio 2025
