Norme

Art. 11

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Per ciascuno dei tre concorsi previsti dal precedente art. 7 viene compilata una distinta graduatoria e le nomine dei vincitori si effettuano nel modo seguente:

  • 1)per il concorso previsto dalla lettera a) del predetto articolo si fa luogo prima alla nomina nel grado 8° e quindi nel grado 90 fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, seguendo l'ordine di graduatoria;
  • 2)per il concorso di cui alla lettera b) dello stesso art. 7, si fa luogo prima alla nomina nel grado 9° a quindi nel grado 10° fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, seguendo l'ordine di graduatoria;
  • 3)per il concorso di cui alla lettera c) del ripetuto art. 7 si fa luogo prima alla nomina nel grado 11° e quindi nei gradi 12° e 13° fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, sempre seguendo l'ordine di graduatoria.

Testo in vigore dal 27 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;723~art11 · fonte del testo