Norme
Art. 11
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Per ciascuno dei tre concorsi previsti dal precedente art. 7 viene compilata una distinta graduatoria e le nomine dei vincitori si effettuano nel modo seguente:
- 1)per il concorso previsto dalla lettera a) del predetto articolo si fa luogo prima alla nomina nel grado 8° e quindi nel grado 90 fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, seguendo l'ordine di graduatoria;
- 2)per il concorso di cui alla lettera b) dello stesso art. 7, si fa luogo prima alla nomina nel grado 9° a quindi nel grado 10° fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, seguendo l'ordine di graduatoria;
- 3)per il concorso di cui alla lettera c) del ripetuto art. 7 si fa luogo prima alla nomina nel grado 11° e quindi nei gradi 12° e 13° fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, sempre seguendo l'ordine di graduatoria.
Testo in vigore dal 27 agosto 1954 al 22 dicembre 2008
