Norme

Art. 12

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((Al personale di ruolo di gruppo C e di quello subalterno dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che in virtu' degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, aveva acquisito il titolo sistemazione in pianta stabile e che, in base al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, al regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ed al decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, ebbe una sistemazione diversa, viene attribuito il massimo stipendio rispettivamente del grado 10° e di messaggere di 2ª classe, purche' appartenente a tali gradi. Parimenti agli impiegati del grado 10° del gruppo C che avendo a suo tempo sostenuto con esito favorevole gli esami di idoneita' previsti dall'art. 82 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, per la nomina al gruppo C, ottennero invece tale nomina, soltanto in forza del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 481, viene attribuito il massimo stipendio dello stesso grado 10°)). Sono altresi' attribuiti due scatti di stipendio, nel grado attualmente rivestito, al personale di gruppo C che consegui' la nomina ad impiegato ai sensi dell'articolo 80 del citato regio decreto-legge n. 1858, nonche' a quello che ebbe a superare gli esami di concorso per la nomina ad impiegato di 2ª categoria previsti dal regio decreto 16 maggio 1909, n. 341. Il personale appartenente al ruolo di gruppo C ed a quello subalterno che, a suo tempo, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in ruolo a norma degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, numero 1858, licenziato in applicazione del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e successivamente riassunto in servizio non di ruolo alle dipendenze della Amministrazione postelegrafonica, e' inquadrato in soprannumero rispettivamente nel grado 10° del gruppo C ed in quello di messaggere di 2ª classe, ed e' collocato in tali gradi dopo l'ultimo dei presenti nei gradi stessi, nell'ordine della graduatoria dei concorsi banditi ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592. L'inquadramento medesimo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per il riassorbimento del soprannumero, si osservano le norme dell'articolo 3, comma secondo, del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345. Le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma del presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1951. Le disposizioni di questo articolo si applicano al solo personale che alla data di entrata in vigore della presente legge appartenga ai ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e che ne faccia domanda entro sessanta giorni dalla data medesima.

Testo in vigore dal 26 marzo 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 marzo 1958

Confronto con la versione in vigore dal 27 agosto 1954 al 26 marzo 1958. 5 parole tolte, 18 parole aggiunte.

Al personale tolto: del aggiunto: di ruolo di gruppo C e di quello subalterno dipendente tolto: dall'Amministrazione aggiunto: dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che in virtu' degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, aveva acquisito il titolo tolto: alla sistemazione in pianta stabile e che, in base al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, tolto: ed al regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, aggiunto: ed al decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, ebbe una sistemazione diversa, viene attribuito il massimo stipendio rispettivamente del grado 10° e di messaggere di 2ª classe, purche' tolto: appartenenti aggiunto: appartenente a tali gradi. Parimenti agli impiegati del grado 10° del gruppo C chetolto: , avendo a suo tempo sostenuto con esito favorevole gli esami di idoneita' previsti … ottobre 1919, n. 1858, per la nomina al gruppo C, ottennero invece tale nominaaggiunto: , soltanto in forza del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 481, viene …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;723~art12 · fonte del testo