Norme

Art. 4

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Dopo il primo collocamento nei quadri del personale delle officine di posta pneumatica urbana, da effettuarsi con le norme transitorie di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tanto per l'ammissione al grado iniziale quanto per la progressione di carriera si osservano le disposizioni vigenti per il ruolo di gruppo C, quadri del personale delle officine postelegrafiche.

Testo in vigore dal 27 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;723~art4 · fonte del testo