Norme
Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1958 al 11 febbraio 1968. Leggi il testo vigente →
Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da, pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati, ad eccezione delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto n. 678.
Testo in vigore dal 1 aprile 1958 al 11 febbraio 1968
