Norme

Art. 1

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1958 al 11 febbraio 1968. Leggi il testo vigente →

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da, pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati, ad eccezione delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto n. 678.

Testo in vigore dal 1 aprile 1958 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;228~art1 · fonte del testo