Norme

Art. 18

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono, per una volta tanto trasferire la titolarita' dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale

Testo vigente dal 27 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art18 · fonte su Normattiva