Art. 17
Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria, fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
2La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 333 (in G.U. 1a s.s. 30/03/1988, n. 13) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennita' di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265".
Testo vigente dal 31 marzo 1988
