Norme

Art. 1 — Pensioni ed assegni

I trattamenti pensionistici base di cui alla tabella C annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati, a decorrere dal 1› gennaio 1991, dei seguenti importi annui: 1a categoria..................... 300.000 2a categoria..................... 270.000 3a categoria..................... 240.000 4a categoria..................... 210.000 5a categoria..................... 180.000 6a categoria..................... 150.000 7a categoria..................... 120.000 8a categoria..................... 90.000

Testo vigente dal 19 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;261~art1 · fonte su Normattiva