Art. 11
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 30 marzo 1965, n. 340, - recante "Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'amministrazione statale dell'antichità e belle arti" - che limita ad un quinquennio l'obbligo degli agenti contabili di dare giustificazione della loro gestione mediante la presentazione dei conti giudiziali e limita, inoltre la loro responsabilità e quella degli ordinatori di spese, ai danni arrecati all'Erario imputabili a dolo. Scopo della legge fu quello di risolvere la situazione irregolare in cui era venuta a trovarsi l'amministrazione, costretta a ricorrere a forme anormali di gestioni fuori bilancio per poter adempiere i suoi compiti istituzionali e soddisfare le complesse e crescenti esigenze della propria azione in difesa del patrimonio artistico e paesistico. Il legislatore, anziché sopprimere tali gestioni ha inteso assicurare la continuità, riconducibile però per il futuro, nell'ambito del bilancio dello Stato (art. 1) e stabilendo, per le gestioni anteriori all'entrata in vigore della legge (art. 11) un trattamento differenziato rispondente ad evidenti ragioni di equità, sia di carattere obbiettivo - quali le effettive esigenze di servizio che ne determinarono l'istituzione con vantaggio per lo Stato - sia di carattere soggettivo - per non mantenere in stato di disagio ottimi funzionari che hanno anteposto al regolamento di contabilità generale, la necessità di salvare tesori di immenso valore culturale ed economico. La svalutazione di tali situazioni, sorretta da criteri logici e razionali, non è quindi arbitraria onde va esclusa la violazione del principio di uguaglianza.
Art. 11 Norme
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000. 143 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Delle somme comunque affluite alle gestioni di cui all'articolo 1 della presenta legge, deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, limitatamente al quinquennio precedente all'entrata in vigore della presente legge. Detti conti devono essere trasmessi dai capi degli organi e degli Istituti interessati, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alle competenti Ragionerie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da queste successivamente inoltrati alla Corte dei conti. Gli ordinatori di spese e gli agenti contabili interessati alle gestioni di cui sopra, in epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge sono responsabili, ai sensi degli articoli 74, 81 e 82 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, solo per i danni arrecati all'Erario, imputabili a dolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-03-30;340~art11 · fonte del testo