Art. 11
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Delle somme comunque affluite alle gestioni di cui all'articolo 1 della presenta legge, deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, limitatamente al quinquennio precedente all'entrata in vigore della presente legge. Detti conti devono essere trasmessi dai capi degli organi e degli Istituti interessati, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alle competenti Ragionerie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da queste successivamente inoltrati alla Corte dei conti. Gli ordinatori di spese e gli agenti contabili interessati alle gestioni di cui sopra, in epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge sono responsabili, ai sensi degli articoli 74, 81 e 82 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, solo per i danni arrecati all'Erario, imputabili a dolo.
Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000
