Art. 12
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I beni comunque costituiti per effetto di gestioni non previste da norme legislative o regolamentari svoltesi od esistenti presso l'Amministrazione della pubblica istruzione ed Istituti da questa dipendenti, sono acquisiti al patrimonio dello Stato. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione e' tenuto a redigere:
- a)l'elenco di tutte le gestioni di cui al precedente articolo 1 svoltesi od esistenti nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della legge stessa;
- b)l'inventario dei beni mobili o immobili comunque costituiti con i fondi delle dette gestioni. Copia conforme dell'elenco e degli inventari predetti deve essere trasmessa, entro il mese successivo, al Ministero dalle finanze ed a quello del tesoro, i quali assegneranno rispettivamente i beni immobili ed i beni mobili di cui sopra in uso agli organi ed Istituti statali di antichita' e d'arte, secondo le vigenti disposizioni. Si provvedera' separatamente per le eventuali passivita' accertate e giustificate derivanti dalle gestioni non previste da, norme legislative o regolamentari.
Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000
