Art. 8
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000. 85 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge ed i relativi decreti di approvazione sono trasmessi dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, per il controllo preventivo e per la prenotazione, alla Ragioneria, centrale presso il Ministero delle finanze od alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato a seconda che le convenzioni stesse siano state approvate dal Ministero delle finanze o dalle intendenze di finanza. Il controllo spettante alla Corte dei conti sara' rispettivamente esercitato dalle competenti Delegazioni regionali o dall'Ufficio controllo atti del Ministero delle finanze.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-03-30;340~art8 · fonte del testo