Norme

Art. 5

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Chiunque intenda eseguire fotografie negli Istituti statali di antichita' e d'arte deve rivolgersi per il permesso al competente soprintendente o capo dell'Istituto. Nessun canone e' dovuto per riprese fotografiche a scopo artistico o culturale. Per riprese fotografiche a scopo di lucro il permesso viene rilasciato dietro versamento di un canone, la cui misura e' stabilita in via preventiva e generale dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, per tutto il territorio nazionale. Il soprintendente o capo dell'Istituto puo' dettare apposite prescrizioni e inoltre richiedere, per fotografie in bianco e nero, fino a tre copie positive di ogni posa e, per le diapositive e fotografie a colori, un duplicato. Nell'interno degli istituti di cui al primo comma del presente articolo, l'esercizio della attivita' professionale di fotografo per ritrarre persone, manifestazioni od avvenimenti, puo' essere consentito, soltanto per i singoli casi, dal competente sovrintedente o capo dello Istituto.

Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-30;340~art5 · fonte del testo