Art. 6
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I proventi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, sono versati in Tesoreria: con imputazione al capitolo "Proventi delle concessioni di demanio pubblico" dello stato di previsione dell'entrata. In dipendenza dei versamenti di cui al comma precedente saranno disposte, con decreti del Ministro per il tesoro, assegnazioni di fondi allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione in relazione alle spese connesse con le manifestazioni ed attivita' di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.
Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000
