Art. 7
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Le somme introitate dalla Calcografia nazionale, dal Gabinetto fotografico nazionale e dall'Opificio delle pietre dure per vendite dirette, forniture e lavori eseguiti per conto di terzi, sono versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a tutti gli altri organi ed Istituti statali di antichita' e d'arte per vendite e forniture a terzi di stampe fotografiche, calchi, negativi fotografici, rilievi e riproduzioni di opere d'arte comunque eseguiti nei laboratori di detti organi ed Istituti. In dipendenza dei versamenti in Tesoreria degli introiti di cui ai precedenti commi, saranno disposte, con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, integrazioni di fondi allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000
