Art. 1
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Al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici e' concesso un contributo pari al 25 per cento del loro costo al netto dell'IVA. Il contributo di cui al comma precedente e' elevato al 32 per cento per l'acquisto di macchine da parte di imprese operanti nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il 31 maggio 1984, nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera D), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e le imprese artigiane. 1 2 Il contributo e' concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato interministeriale di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dell'ordine ed e' successivamente erogato su presentazione della fattura quietanzata. Le categorie delle macchine operatrici e delle apparecchiature di cui al primo comma sono stabilite dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla data della predetta delibera del CIPI. Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo e' erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative ai pagamenti dell'acconto e del primo canone e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento per canoni, compresi l'acconto e il primo canone, che coprano almeno il 60 per cento del costo del bene al netto dell'IVA. Ad ogni singola impresa non possono essere concessi complessivamente contributi per un importo superiore a lire 500 milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e a lire 600 milioni, se ubicata nei territori di cui al secondo comma. E' fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate con il contributo di cui alla presente legge per un periodo di tre anni dalla consegna delle macchine stesse. Il contributo non e' cumulabile con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle province autonome. Alle macchine ed apparecchiature acquistate a norma della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta la quota di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 1
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 9 aprile 1984, n. 62, convertito con modificazioni con la L. 8 giugno 1984, n. 212
1Il D.L. 9 aprile 1984, n. 62, convertito con modificazioni con la L. 8 giugno 1984, n. 212, ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che " le macchine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, sono ammesse al contributo previsto dallo stesso articolo anche nei casi di acquisto a norma dell'articolo 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che in relazione a quest'ultima non vi sia richiesta di contributo in conto interessi".
D.L. 9 aprile 1984, n. 62, convertito con modificazioni con la L. 8 giugno 1984, n. 212
1Il D.L. 9 aprile 1984, n. 62, convertito con modificazioni con la L. 8 giugno 1984, n. 212, ha disposto (con l'art. 3 comma 7) che "Il termine di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e' prorogato al 31 dicembre 1984".
L. 22 dicembre 1984, n. 887
2La L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "il termine del 31 maggio 1984 previsto dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, prorogato al 31 dicembre 1984 dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, e' prorogato al 31 marzo 1985".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1985 al 26 giugno 2012
