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Ai congiunti di coloro che, gia' titolari al 31 dicembre 1939 di pensioni ordinarie civili o militari a carico delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, avevano optato per la cittadinanza germanica e successivamente sono deceduti senza aver revocato l'opzione, prima della, scadenza dei termini di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, oppure, dopo aver revocato l'opzione, prima che il relativo procedimento sia stato definito, la riversibilita' della pensione, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni, compete: per gli aventi diritto che non optarono per la cittadinanza germanica, dal giorno successivo alla morte del dante causa per gli aventi diritto rioptanti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, dalla data della dichiarazione di revoca della opzione per la cittadinanza germanica; per gli aventi diritto che hanno riacquistato la cittadinanza italiana, della data del decreto del Ministro per l'interno che concede il riacquisto della cittadinanza italiana.

Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1008~art10 · fonte del testo