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Per i salariati di ruolo la riassunzione avviene con la qualifica rivestita e con la classe di paga spettante alla data della cessazione del precedente rapporto di lavoro. In mancanza di posti vacanti nel ruolo, la riammissione in servizio e' disposta in soprannumero, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1008~art4 · fonte del testo