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Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, ai rioptanti gia' dipendenti da Enti parastatali che cesseranno dal servizio a seguito della opzione, E' in facolta' degli Enti locali di estendere, mediante provvedimenti dei rispettivi organi competenti, le disposizioni degli articoli precedenti, in quanto applicabili, ai rioptanti gia' da essi dipendenti.

Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1008~art6 · fonte del testo