A tutti i centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul loro collocamento obbligatorio sara' corrisposta una indennita' di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Testo vigente dal 26 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-03;397~art4 · fonte su Normattiva