Art. 3 — Diritti per le registrazioni non a scopo di lucro
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1992 al 19 settembre 2000. Leggi il testo vigente →
Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video (musicassette, videocassette e altri supporti) e degli apparecchi di registrazione audio. Il compenso di cui al comma 1 e' fissato nella misura del:
- a)10 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio (musicassette e altri supporti audio);
- b)5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione video (videocassette e altri supporti video);
- c)3 per cento del prezzo di vendita al rivenditore degli apparecchi di registrazione audio. Il compenso e' dovuto da chi produce o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, i nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video, o gli apparecchi di registrazione audio. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione audio e per gli apparecchi di registrazione audio e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il 50 per cento del compenso ad essi attribuito ai sensi del comma 4 agli artisti interpreti o esecutori interessati. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione video e' corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per un terzo agli autori, per un terzo ai produttori originari di opere audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) di cui all'articolo 4 per le attivita' e le finalita' di cui all'articolo 7, comma 2.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1992 al 19 settembre 2000
