Art. 3 — Diritti per le registrazioni non a scopo di lucro
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Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video (musicassette, videocassette e altri supporti) e degli apparecchi di registrazione audio. Il compenso di cui al comma 1 e' fissato nella misura del:
- a)10 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio (musicassette e altri supporti audio);
- b)5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione video (videocassette e altri supporti video);
- c)3 per cento del prezzo di vendita al rivenditore degli apparecchi di registrazione audio. Il compenso e' dovuto da chi produce o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, i nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video, o gli apparecchi di registrazione audio. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione audio e per gli apparecchi di registrazione audio e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il 50 per cento del compenso ad essi attribuito ai sensi del comma 4 agli artisti interpreti o esecutori interessati. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione video e' corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per un terzo agli autori, per un terzo ai produttori originari di opere audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) di cui all'articolo 4 per le attivita' e le finalita' di cui all'articolo 7, comma 2. (( I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3. 6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realta', la SIAE puo' ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni))
Testo in vigore dal 19 settembre 2000 al 29 aprile 2003
