Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
Art. 11 — Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi
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Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, e' irrilevante l'eventuale involontario concorso della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonche' l'uso legittimo delle armi.
Testo in vigore dal 25 ottobre 1990 al 1 gennaio 2001
