Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Art. 5 — Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio

Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

  • a)lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;
  • b)lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;
  • c)lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.

Testo vigente dal 25 ottobre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-10-20;302~art5 · fonte su Normattiva